SI SUGGERISCE DI STAMPARE IL CALENDARIO DEI COLLOQUI IN QUANTO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL BANDO DI SELEZIONE 2020 RISULTA CONVOCAZIONE NOTIFICATA AI CANDIDATI.
AUTOCERTIFICAZIONE PER LO SPOSTAMENTO ALLA SEDE DEI COLLOQUI
Il 24 febbraio 2021 il Dipartimento per le politiche giovanili ed il Servizio civile universale ha pubblicato una Circolare recante “Indicazioni sulle modalità operative di svolgimento dei colloqui degli aspiranti operatori volontari del servizio civile universale” nella quale spiegano agli Enti di Servizio Civile ed ai candidati aspiranti operatori volontari, le linee di comportamento da seguire per i colloqui di selezione “in presenza” oppure “on-line”.
Se sei stato convocato per un colloquio "in presenza" dovrai:
1) presentarti da solo e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarti presso la sede concorsuale se sei affetto da uno o più dei seguenti sintomi:
a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b. tosse di recente comparsa;
c. difficoltà respiratoria;
d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e. mal di gola.
3) non presentarti presso la sede di svolgimento dei colloqui se sei sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede di svolgimento dei colloqui sino all’uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie che il candidato dovrà procurarsi autonomamente.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione (vedi allegato) che dovrà essere consegnata al personale addetto alla tua identificazione una volta giunto alla sede del colloquio.
Nel caso in cui manchi una delle condizioni citate nei numeri da 1 a 5 ti verrà inibito di entrare nell'area di svolgimento della prova orale.
In ogni caso, se al momento dell’ingresso nell’area adibita a colloquio presenti, alla misurazione da parte del personale addetto, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, sarai invitato a ritornare al tuo domicilio.
Devi presentarti presso la sede di colloquio obbligatoriamente nell'orario che è stato indicato nel calendario dei colloqui (diverso per gruppi di candidati per evitare ogni possibilità di assembramento) che è stato individuato per consentire in ogni caso la trasparenza del colloquio.
Se sei stato convocato per un colloquio "on-line":
1. Riceverai tramite la casella e-mail associata all’identità digitale SPID la convocazione con il link di partecipazione al colloquio con l’orario esatto per il collegamento;
2. Dovrai inviare tramite e-mail all’indirizzo che ti verrà specificato copia del documento di identità in corso di validità che verrà utilizzato il giorno del colloquio, per il riconoscimento;
3. I colloqui da remoto avverranno utilizzando JITSI MEET. L'accesso è gratuito ed è possibile effettuarlo via PC attraverso un comune browser, oppure via smartphone (sia Android che IOS). L'accesso alla stanza virtuale del colloquio avverrà cliccando sul link che verrà inviato al candidato senza che sia necessario installare preventivamente alcuna APP. La dotazione tecnica è a carico del candidato.
4. Dovrai accedere al LINK, precedentemente inviato a mezzo e-mail, nella fascia oraria indicata.
5. Durante il colloquio on-line dovrai tenere accesa la webcam del tuo dispositivo (smartphone, PC, tablet, etc.)
I principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione, nell’ambito delle procedure di selezione, previsti dall’art. 15 comma 1 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, saranno applicati secondo le disposizioni previste nella già richiamata Circolare del 24 febbraio 2021.
Il 24 febbraio 2021 il Dipartimento per le politiche giovanili ed il Servizio civile universale ha pubblicato una Circolare recante “Indicazioni sulle modalità operative di svolgimento dei colloqui degli aspiranti operatori volontari del servizio civile universale” nella quale spiegano agli Enti di Servizio Civile ed ai candidati aspiranti operatori volontari, le linee di comportamento da seguire per i colloqui di selezione “in presenza” oppure “on-line”.
Se sei stato convocato per un colloquio "in presenza" dovrai:
1) presentarti da solo e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarti presso la sede concorsuale se sei affetto da uno o più dei seguenti sintomi:
a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b. tosse di recente comparsa;
c. difficoltà respiratoria;
d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e. mal di gola.
3) non presentarti presso la sede di svolgimento dei colloqui se sei sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede di svolgimento dei colloqui sino all’uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie che il candidato dovrà procurarsi autonomamente.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione (vedi allegato) che dovrà essere consegnata al personale addetto alla tua identificazione una volta giunto alla sede del colloquio.
Nel caso in cui manchi una delle condizioni citate nei numeri da 1 a 5 ti verrà inibito di entrare nell'area di svolgimento della prova orale.
In ogni caso, se al momento dell’ingresso nell’area adibita a colloquio presenti, alla misurazione da parte del personale addetto, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, sarai invitato a ritornare al tuo domicilio.
Devi presentarti presso la sede di colloquio obbligatoriamente nell'orario che è stato indicato nel calendario dei colloqui (diverso per gruppi di candidati per evitare ogni possibilità di assembramento) che è stato individuato per consentire in ogni caso la trasparenza del colloquio.
Se sei stato convocato per un colloquio "on-line":
1. Riceverai tramite la casella e-mail associata all’identità digitale SPID la convocazione con il link di partecipazione al colloquio con l’orario esatto per il collegamento;
2. Dovrai inviare tramite e-mail all’indirizzo che ti verrà specificato copia del documento di identità in corso di validità che verrà utilizzato il giorno del colloquio, per il riconoscimento;
3. I colloqui da remoto avverranno utilizzando JITSI MEET. L'accesso è gratuito ed è possibile effettuarlo via PC attraverso un comune browser, oppure via smartphone (sia Android che IOS). L'accesso alla stanza virtuale del colloquio avverrà cliccando sul link che verrà inviato al candidato senza che sia necessario installare preventivamente alcuna APP. La dotazione tecnica è a carico del candidato.
4. Dovrai accedere al LINK, precedentemente inviato a mezzo e-mail, nella fascia oraria indicata.
5. Durante il colloquio on-line dovrai tenere accesa la webcam del tuo dispositivo (smartphone, PC, tablet, etc.)
I principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione, nell’ambito delle procedure di selezione, previsti dall’art. 15 comma 1 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, saranno applicati secondo le disposizioni previste nella già richiamata Circolare del 24 febbraio 2021.
Di seguito i calendari dei colloqui di selezione suddivisi per progetto e per programma scaricabili in formato PDF.
All'interno dei calendari è possibile trovare indicazione relativamente agli obblighi dei candidati aspiranti operatori volontari; alla data, all’ora ed al luogo in cui si realizzerà il colloquio; alla modalità di realizzazione “in presenza” oppure “on-line”.
Si suggerisce ai candidati di leggere molto attentamente l’intero calendario compresa la copertina.
Si ricorda ai candidati che per la partecipazione ai colloqui “in presenza” è necessario essere muniti di mascherina, di documento di identità in corso di validità, di penna, di referto del tampone RAPIDO o MOLECOLARE oro/rino-faringeo effettuato entro le 48 ore e dell’autocertificazione relativa alla situazione COVID-19 (scaricabile da qui)
LEGGERE ATTENTAMENTE LE MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEI COLLOQUI DI SELEZIONE
⇒ PROGRAMMA INSIEME PER LA SALUTE E IL BENESSERE
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese
Progetti:
⇒ PROGRAMMA AMBIENTE-CULTURA-INFORMAZIONE
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali ed ambientali
Progetti:
⇒ PROGRAMMA: BENE CON SE STESSI BENE CON GLI ALTRI - MISURA PON-IOG "GARANZIA GIOVANI"
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese
Progetti:
⇒ PROGRAMMA STARE BENE INSIEME
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese
Progetti:
AVVISO: In considerazione dell'istituzione in zona rossa del Comune di Riesi, con Ordinanza contingibile e urgente n. 19 del 04 marzo 2021 del Presidente della Regione Siciliana, si comunica a tutti i candidati che hanno presentato domanda per le sedi nel Comune di Riesi, che i colloqui di selezione verranno posticipati a giorno 01/04/2021. Si invitano i candidati a prendere visione degli orari nel calendario aggiornato.
AVVISO: In considerazione dell'istituzione in zona rossa del Comune di Riesi, con Ordinanza contingibile e urgente n. 19 del 04 marzo 2021 del Presidente della Regione Siciliana, si comunica a tutti i candidati che hanno presentato domanda per le sedi del Comune di Riesi, che i colloqui di selezione verranno posticipati a giorno 01/04/2021. Si invitano i candidati a prendere visione degli orari nel calendario aggiornato.
⇒ PROGRAMMA BENESSERE IN SALUS
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese
Progetti:
⇒ PROGRAMMA ROMA SOLIDALE
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese
Progetti:
DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 2017, n. 40
Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00053)
(GU n.78 del 3-4-2017)
Vigente al: 18-4-2017
Capo I
Definizioni e finalità
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;
Visto l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale» e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e denominazioni
1. Il presente decreto, in attuazione della delega disposta con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 8 della medesima legge.
2. Nel presente decreto sono denominati: a) «Piano triennale»: strumento di programmazione del servizio civile universale che si attua per piani annuali, articolati per programmi di intervento; b) «Piano annuale»: strumento che individua, sulla base del Piano triennale, i programmi di intervento del servizio civile universale prioritari per l'Italia e per l'estero; c) «Settore»: ambito di intervento in cui si realizza il servizio civile universale; d) «Programma di intervento»: documento proposto dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, contenente un insieme organico di progetti di servizio civile universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno o più settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali; e) «Progetto di servizio civile universale»: elaborato contenente modalità, tempi e risorse per la realizzazione delle attività di servizio civile universale; f) «Sede di attuazione»: articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale; g) «Ente di servizio civile universale»: soggetto pubblico o privato iscritto all'albo degli enti di servizio civile universale; h) «Consulta nazionale per il servizio civile universale»: organo consultivo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle questioni concernenti l'attuazione del servizio civile universale; i) «Operatore volontario del servizio civile universale»: volontario impegnato nella realizzazione del servizio civile universale in Italia o all'estero; l) «Rappresentanza degli operatori volontari»: organo di rappresentanza degli operatori volontari, articolato a livello nazionale e a livello regionale; m) «Fondo nazionale per il servizio civile»: fondo istituito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale affluiscono le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 nonché le risorse comunitarie per il finanziamento degli interventi di servizio civile universale.
Art. 2
Istituzione del servizio civile universale e finalità
1. È istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma,della Costituzione.
Art. 3
Settori di intervento
1. I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i seguenti: a) assistenza; b) protezione civile; c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; d) patrimonio storico, artistico e culturale; e) educazione e promozione culturale e dello sport; f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.
Capo II
Programmazione e attuazione del servizio civile universale
Art. 4
Programmazione
1. La programmazione del servizio civile universale è realizzata con un Piano triennale, modulato per Piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori di cui all'articolo 3.
2. Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonché delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati.
3. Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno,contengono: a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità; b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale,per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari; c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi.
4. Il Piano triennale ed i Piani annuali sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5
Programmi di intervento
1. I programmi di intervento possono riguardare uno o più settori di cui all'articolo 3, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali, e si articolano in progetti.
2. I progetti indicano le azioni, con riferimento ai settori inseriti nel relativo programma di intervento; gli ambiti territoriali, ivi comprese le sedi di attuazione come definite nell'articolo 1, comma 2, lettera f); il numero di operatori volontari e la loro distribuzione nelle predette sedi di attuazione; il personale dell'ente coinvolto nello svolgimento delle attività, in relazione alla tipologia e alla dimensione dei progetti.
3. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché funzionali all'attuazione del progetto, dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali.
4. Le attività di servizio civile universale, previste dal progetto e svolte dagli operatori volontari, sono realizzate con il coinvolgimento di personale dell'ente in possesso di idonei titoli di studio, o di qualificata esperienza nelle relative funzioni, ovvero che abbia effettuato specifici corsi di formazione.
5. I programmi di intervento sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24.
6. I programmi di intervento che riguardano specifiche aree territoriali di una singola regione o di più regioni limitrofe sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con le regioni interessate.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, anche i programmi che si realizzano in specifiche aree territoriali, come le città metropolitane, sono approvati sulla base delle priorità e degli obiettivi definiti dai Piani di cui all'articolo 4, comma 4.
8. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi della procedura di valutazione, la trasparenza e la semplificazione, i programmi di intervento sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente in via telematica. Il decreto recante l'elenco dei programmi approvati è pubblicato sul sito istituzionale a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del terzo settore possono realizzare programmi di intervento di servizio civile universale, al di fuori della programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Capo III
Soggetti del servizio civile universale
Art. 6
Funzioni dello Stato
1. La programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del servizio civile universale, nonché l'accreditamento degli enti, le attività di controllo ed ogni ulteriore adempimento relativo alle funzioni attribuite in materia di servizio civile universale allo Stato dall'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti della dotazione organica, di personale dirigenziale e non dirigenziale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7
Funzioni delle regioni e province autonome
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:
a) sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nella fase di predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali; esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 4;
b) sono coinvolte nella valutazione dei programmi di intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità previste all'articolo 5, commi 5, 6 e 7;
c) esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24;
d) attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale di cui al presente decreto.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione di uno o più accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le seguenti funzioni:
a) formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di servizio civile universale dotati di una specifica professionalità;
b) controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile universale nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma;
c) valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma o città metropolitana;
d) ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che operano unicamente negli ambiti territoriali delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla verifica della corretta realizzazione degli interventi,nonché del regolare impiego degli operatori di servizio civile universale.
3. Fino alla data della sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo, ovvero in caso di mancata sottoscrizione degli stessi, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo svolgimento delle attività previste al comma 2.
4. Resta ferma la possibilità per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale.
Art. 8
Funzioni degli enti di servizio civile universale
1. Gli enti di servizio civile universale, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera g), presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attività di comunicazione, nonché quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale.
2. Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare una più ampia rappresentatività, gli enti di servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le reti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p) della legge 6 giugno 2016, n. 106. 3. Gli enti di servizio civile universale cooperano per l'efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi.
Art. 9
Compiti e ruolo degli operatori volontari del servizio civile universale
1. I giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi pubblici di selezione sono denominati operatori volontari del servizio civile universale e svolgono le attività previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di cui all'articolo 16 e dalla normativa in materia di servizio civile universale.
2. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la rappresentanza degli operatori volontari, articolata a livello nazionale e a livello regionale, con l'obiettivo di garantire il costante confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alle attività di detto organismo non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La rappresentanza nazionale è composta da quattro membri che durano in carica due anni, di cui tre eletti dai delegati degli operatori volontari delle regioni e delle province autonome e uno eletto dai delegati degli operatori volontari in servizio all'estero. I delegati delle regioni, delle province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero sono eletti con modalità on line da tutti gli operatori volontari in servizio, in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero per la realizzazione dei programmi di intervento di servizio civile universale. La rappresentanza regionale è composta da 22 membri, di cui 19 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, 2 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e 1 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero, che durano in carica due anni e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dai rappresentanti degli operatori volontari in servizio all'estero.
4. In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, sono componenti della rappresentanza di cui al comma 2, a livello regionale, i delegati delle regioni, delle province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto e, a livello nazionale, i rappresentanti nominati in seno alla Consulta nazionale per il servizio civile, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10
Consulta nazionale per il servizio civile universale
1. È istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio civile universale, organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale.
2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui sette scelti tra gli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento a ciascun settore individuato all'articolo 3; due scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti; uno designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno designato dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3.
3. L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla previgente normativa.
Capo IV
Realizzazione del servizio civile universale
Art. 11
Albo degli enti di servizio civile universale
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'albo degli enti di servizio civile universale.
2. All'albo degli enti di servizio civile universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
3. Al fine di assicurare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono possedere i seguenti livelli minimi di capacità organizzativa di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 64 del 2001:
a) un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale;
b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da: un coordinatore responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; un responsabile dell'attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze; un responsabile della gestione degli operatori volontari; un responsabile dell'attività informatica; un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.
4. L'albo di cui al comma 1 è articolato in distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operano esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che hanno, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto e quelli previsti dal comma 3, lettera b).
5. Al fine di garantire la trasparenza, la semplificazione e la riduzione dei termini del procedimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,tutte le istanze di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente con modalità telematica.
6. In via transitoria, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi i procedimenti di iscrizione agli albi di servizio civile nazionale già avviati in base alla previgente disciplina. Gli enti iscritti all'albo nazionale o agli albi delle regioni e delle province autonome, al fine della presentazione dei programmi di intervento di cui all'articolo 5, devono essere in possesso della capacità organizzativa di cui al comma 3, che può essere conseguita anche mediante la costituzione di specifici accordi tra gli enti medesimi.
Art. 12
Servizio civile in Italia
1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia, nella percentuale individuata nel Documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, possono effettuare un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, ovvero usufruire per il medesimo periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro, secondo le modalità dei programmi di intervento annuali.
2. Nell'ambito dei programmi di intervento in Italia, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di formazione generale degli operatori volontari, per quelle connesse all'impiego di giovani con minori opportunità, nonché per quelle di tutoraggio previste al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati al fine di assicurare, attraverso una maggiore capacità operativa degli enti, un incremento della qualità dell'intervento e adeguati livelli qualitativi delle attività formative, nonché l'accrescimento delle conoscenze degli operatori volontari.
4. Limitatamente al periodo di servizio civile universale svolto in uno dei Paesi dell'Unione europea di cui al comma 1, agli operatori viene erogato il trattamento economico previsto in caso di servizio all'estero e agli enti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2.
Art. 13
Servizio civile all'estero
1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale all'estero, nella percentuale individuata nel documento di programmazione finanziaria, possono svolgere il servizio civile universale anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a sei mesi, nell'ambito di programmi di intervento realizzati nei settori di cui all'articolo 3, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza nonché alla cooperazione allo sviluppo.
2. Nell'ambito dei programmi di intervento all'estero, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura del vitto e dell'alloggio in relazione all'area geografica, nonché per le attività di formazione generale e di gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria.
3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati al fine di assicurare, attraverso una maggiore capacità operativa degli enti, un incremento della qualità dell'intervento, nonché garantire agli operatori volontari adeguati livelli qualitativi delle attività formative in relazione ai Paesi di attuazione dell'intervento, la salute, la sicurezza e l'accrescimento delle conoscenze.
4. Gli enti che realizzano programmi di intervento all'estero garantiscono lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi programmi.
Capo V
Disciplina del rapporto di servizio civile universale
Art. 14
Requisiti di partecipazione
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.
2. L'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno.
3. Non possono essere ammessi a svolgere il servizio civile universale gli appartenenti ai Corpi militari e alle Forze di polizia.
4. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile universale l'aver riportato condanna, in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.
Art. 15
Procedure di selezione
1. La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed è effettuata dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonché degli esiti delle valutazioni.
2. Gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.
Art. 16
Rapporto di servizio civile universale e durata
1. Il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non e' assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
2. Il contratto, finalizzato allo svolgimento del servizio civile universale, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento giuridico ed economico, in conformità all'articolo 17, nonché le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni.
3. Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
4. Il servizio civile universale, che può svolgersi in Italia e all'estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento.
5. Nell'attuazione del servizio civile universale gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di cui al comma 1, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.
6. Agli operatori volontari è assicurata la formazione, di durata complessiva non inferiore a ottanta ore, articolata in formazione generale, di durata minima di trenta ore, e in formazione specifica, di durata minima di cinquanta ore e commisurata alla durata e alla tipologia del programma di intervento.
7. L'orario di svolgimento del servizio da parte dell'operatore volontario si articola in un impegno settimanale complessivo di venticinque ore, ovvero di un monte ore annuo per i dodici mesi corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore.
8. I soggetti che hanno già svolto il servizio civile nazionale ai sensi delle legge 6 marzo 2001, n. 64 e quelli che hanno svolto il servizio civile universale non possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori selezioni.
Art. 17
Trattamento economico e giuridico degli operatori volontari
1. Ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale è corrisposto un assegno mensile per il servizio effettuato, incrementato da eventuali indennità in caso di servizio civile all'estero, nella misura prevista dal Documento di programmazione finanziaria dell'anno di riferimento di cui all'articolo 24. Con cadenza biennale si provvede all'incremento dell'assegno mensile sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In fase di prima applicazione, l'assegno mensile è quello corrisposto ai volontari in servizio civile nazionale, in Italia e all'estero, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'assegno mensile di cui al comma 1 viene corrisposto nel rispetto dei criteri di effettività del servizio svolto, tracciabilità, pubblicità delle somme erogate e semplificazione degli adempimenti amministrativi mediante il ricorso a procedure informatiche.
3. Le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile universale sono predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri previo parere dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni.
4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
5. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
6. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile universale è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Per i periodi di svolgimento del servizio civile universale in Paesi al di fuori dell'Unione europea l'assistenza sanitaria è garantita mediante polizze assicurative stipulate dagli enti che realizzano i programmi di intervento.
7. Agli operatori volontari del servizio civile universale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno di cui al comma 1, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
Art. 18
Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro
1. Le università degli studi ai fini del conseguimento di titoli di studio possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto attività di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale, in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
3. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale.
4. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.
5. Ferme restando le riserve di posti previste dalla normativa vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre i titoli di preferenza indicati all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito.
6. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile universale comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore ed il periodo di servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.
Art. 19
Attestato di svolgimento del servizio civile universale
1. Agli operatori volontari è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, con l'indicazione delle relative attività.
Capo VI
Controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale
Art. 20
Controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti del servizio civile universale
1. La legittimità e la regolarità del funzionamento delle procedure di realizzazione dei programmi di intervento di servizio civile universale posti in essere dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 è assicurata mediante il controllo sulla gestione. All'esito del controllo sono adottati eventuali interventi correttivi.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di uno specifico «Piano annuale», pubblicato sul sito istituzionale.
Art. 21
Valutazione dei risultati dei programmi di intervento
1. La valutazione dei risultati dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106.
2. L'esito della valutazione di cui al comma 1 è oggetto di uno specifico rapporto annuale, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con l'eventuale supporto di enti terzi dotati di comprovata qualificazione in materia, e pubblicato sul sito istituzionale.
Art. 22
Verifiche ispettive sulle attività svolte dagli enti del servizio civile universale
1. Il rispetto delle norme per la selezione e l'impiego degli operatori volontari nonché la corretta realizzazione dei programmi di intervento da parte degli enti di servizio civile universale sono oggetto di verifiche ispettive, effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Per le verifiche ispettive sugli interventi all'estero la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, attraverso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con esso, del supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero.
2. Nello svolgimento delle verifiche ispettive di cui al comma 1, resta fermo il regime delle sanzioni amministrative previsto dall'articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64.
Art. 23
Relazione al Parlamento
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale. Capo VII Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 24
Fondo nazionale per il servizio civile
1. Il servizio civile universale è finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonché le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale. Resta ferma la possibilità per i soggetti privati di concorrere alle forme di finanziamento previste dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito documento di programmazione finanziaria, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il documento di programmazione finanziaria può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del documento di programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell'anno di riferimento. 3. Il documento di programmazione finanziaria di cui al comma 2, in relazione alle risorse disponibili stabilisce:
a) il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile universale nell'anno di riferimento con l'indicazione del numero di:
1. operatori volontari da avviare in Italia;
2. operatori volontari da avviare all'estero;
3. operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell'Unione europea secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1;
4. operatori volontari per l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; b) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64;
c) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego specifico;
d) la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o province autonome per le attività di cui all'articolo 7, comma 3, nonché la quota relativa ai contributi da erogare agli enti di servizio civile universale per le attività di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2;
e) la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all'estero, nonché gli eventuali oneri assicurativi e accessori.
4. Al Fondo nazionale per il servizio civile di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, nonché le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni e le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010.
Art. 25
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 26
Norme transitorie e finali
1. Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini dell'applicazione agli enti di servizio civile universale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22, comma 2, il termine «progetto» contenuto nell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, si intende riferito anche a «programmi di intervento».
4. Il rinvio all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, contenuto nell'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, si intende riferito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 1, del presente decreto.
5. Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Minniti, Ministro dell'interno
Pinotti, Ministro della difesa Padoan,
Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
PROGRAMMI E PROGETTI 2020 FINANZIATI NELLA PROVINCIA DI PALERMO
L’Associazione ARESS FABIOLA ONLUS e i sui partner di progettazione (Associazione Tecno Staff, Coop. Area AZZURRA, Casa del Sorriso Onlus) sono promotori di due Programmi di intervento denominati INSIEME PER LA SALUTE E IL BENESSERE e AMBIENTE-CULTURA-INFORMAZIONE all’interno dei quali sono presenti 12 progetti che si realizzeranno nei comuni della provincia di Palermo.
Inoltre l’ente è promotore di un programma per l’attuazione della misura Garanzia Giovani denominato BENE CON SE STESSI BENE CON GLI ALTRI
All'interno dei progetti sono previsti dei posti per Giovani con Minori Opportunità, per cui suggeriamo di leggere molto attentamente la relativa sezione della scheda a quanti possono essere interessati.
Di seguito è inserito un elenco dei progetti per ciascun programma con la possibilità di scaricare una scheda sintetica di ogni singolo progetto.
⇒ PROGRAMMA INSIEME PER LA SALUTE E IL BENESSERE
⇒ PROGRAMMA: BENE CON SE STESSI BENE CON GLI ALTRI - MISURA PON-IOG "GARANZIA GIOVANI"
Per poter partecipare ai progetti afferenti ai programmi di intervento finanziati dal PON-IOG "GARANZIA GIOVANI", secondo quanto previsto dal Bando di selezione 2020, bisogna possedere i seguenti requisiti per l'ASSE 1 BIS - GIOVANI DISOCCUPATI:
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese
PROGRAMMI E PROGETTI 2020 FINANZIATI NELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
L’Associazione ARESS FABIOLA ONLUS e i sui partner di progettazione (Coop. Area AZZURRA, Casa del Sorriso Onlus) sono promotori di un Programma di intervento denominato STARE BENE INSIEME all’interno dei quali sono presenti 4 progetti che si realizzeranno nei comuni della provincia di CALTANISSETTA.
All'interno dei progetti sono previsti dei posti per Giovani con Minori Opportunità, per cui suggeriamo di leggere molto attentamente la relativa sezione della scheda a quanti possono essere interessati.
Di seguito è inserito un elenco dei progetti per ciascun programma con la possibilità di scaricare una scheda sintetica di ogni singolo progetto.
⇒ PROGRAMMA STARE BENE INSIEME
PROGRAMMI E PROGETTI 2020 FINANZIATI NELLE PROVINCE DI MESSINA E CATANIA
L’Associazione ARESS FABIOLA ONLUS e con il suo ente partner Cooperativa Sociale Area Azzurra a r.l. sono promotori di un Programma di intervento denominato BENESSERE IN SALUS all’interno del quale sono presenti 4 progetti che si realizzeranno nei comuni delle province di Messina e Catania
All'interno dei progetti sono previsti dei posti per Giovani con Minori Opportunità, per cui suggeriamo di leggere molto attentamente la relativa sezione della scheda a quanti possono essere interessati.
Di seguito è inserito un elenco dei progetti per ciascun programma con la possibilità di scaricare una scheda sintetica di ogni singolo progetto.
⇒ PROGRAMMA BENESSERE IN SALUS
PROGRAMMI E PROGETTI 2020 FINANZIATI NELLA PROVINCIA DI ROMA
L’Associazione ARESS FABIOLA ONLUS è promotore di un Programma di intervento denominato ROMA SOLIDALE all’interno del quale sono presenti 2 progetti che si realizzeranno nella provincia di ROMA.
All'interno dei progetti sono previsti dei posti per Giovani con Minori Opportunità, per cui suggeriamo di leggere molto attentamente la relativa sezione della scheda a quanti possono essere interessati.
Di seguito è inserito un elenco dei progetti per ciascun programma con la possibilità di scaricare una scheda sintetica di ogni singolo progetto.
⇒ PROGRAMMA ROMA SOLIDALE
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese
Progetti:
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